BULLISMO COME MOBBING: PROFILI GIURIDICI *
articolo di Luigi Viola, avvocato, titolare corsi di preparazione per l’esame forense su www.overlex.com
Introduzione
Di recente, il fenomeno del bullismo ha avuto un’espansione impensata e
preoccupante, fino a riempire quotidianamente le prime pagine dei
giornali.
Si tratta di un fenomeno di prevaricazione che porta, nella
sostanza, un soggetto a comportarsi in modo illecito (o illegittimo)
verso un altro soggetto, tendenzialmente più debole (per condizione
fisica, sociale, psicologica, economica, ecc.); il bullismo viene
tradizionalmente considerato un fenomeno orizzontale, perchè si
concreta nell’ambito di rapporti tra soggetti formalmente appartenenti
al medesimo contesto relazionale e paritario (come nel caso di compagni
di scuola e diversamente dal rapporto tra docente e discente, che viene
definito verticale).
Vi è, quindi, un contesto formale comune, a cui fa capo un contesto
sostanziale asimmetrico, in quanto un soggetto è più debole degli altri
e finisce per divenire vittima di fenomeni di bullismo.
Inoltre, si suole distinguere il bullismo in diretto ed indiretto, dove
il primo è caratterizzato dal comportamento univocamente direzionato
del soggetto attivo (o soggetti attivi) verso la vittima designata,
mentre il secondo riguarda, per lo più, comportamenti che danneggiano
in modo mediato la vittima, come nel caso di soggetti che diffondono
voci infondate sulla vittima, ovvero deridono la vittima al suo
passaggio nei corridoi.
Di fronte a queste tematiche relativamente nuove, il giurista si è
trovato di fronte al problema interpretativo relativo alla
qualificazione di detta fattispecie: si tratta di un fenomeno simile al
mobbing? Quale norma può trovare applicazione nell’ambito di situazioni
di bullismo?
Tesi del bullismo come mobbing
Secondo una prima ricostruzione, il problema posto ben potrebbe essere
risolto in termini positivi, con la conseguenza di poter applicare,
mutatis mutandis, le evoluzioni giurisprudenziali in tema di mobbing
anche al bullismo, al fine di perimetrarne correttamente l’ambito di
illiceità.
In particolare, il bullismo, al pari del mobbing, sembrerebbe
riguardare una condotta ripetuta nel tempo (soprattutto nel caso di
bullismo indiretto) posta in essere ai danni di un soggetto più debole,
con atteggiamento vessatorio e finalità emulative; il bullismo avrebbe
proprio ad oggetto un comportamento vessatorio.
In effetti, il soggetto attivo del bullismo, come nell’ipotesi classica
del datore di lavoro, si trova in una situazione giuridica di
asimmetria del potere, nel senso che un soggetto è, in concreto, molto
più forte di un altro e ne approfitta per danneggiare il più debole; il
contesto giuridico scatenante il bullismo, quindi, è al pari del
mobbing , fondato su un’asimmetria del potere (da verificare in
concreto e non in astratto ) che si esprime attraverso forme di
prevaricazione.
Inoltre, viene detto, anche l’elemento psicologico sarebbe comune alle
due fattispecie prese in esame, in quanto ben potrebbe sussistere la
finalità emulativa ovvero dolo intenzionale , che si traduce nella
volontà di danneggiare la vittima senza alcun vantaggio personale (che
possa ritenersi ragionevole e serio).
In questo senso, allora, il bullismo, al pari del mobbing, ben potrebbe
essere un comportamento vessatorio, ripetuto nel tempo, con finalità
emulative a danno di un soggetto più debole (per condizione sociale,
economica, culturale, ecc.).
Tesi preferibile del bullismo come fattispecie autonoma
Invero, secondo altra ricostruzione, che sembra preferibile, il
problema posto andrebbe risolto in termini negativi, nel senso, cioè,
che l’inquadramento giuridico del bullismo sarebbe ben diverso da
quello relativo al mobbing.
Il referente normativo del mobbing, innanzitutto, non sarebbe
estensibile alle ipotesi del bullismo; in particolare, l’art. 2087
c.c., che viene considerato l’articolo più idoneo a perimetrare il
mobbing , riguarda il datore di lavoro, nel senso che quest’ultimo deve
impegnarsi ad adottare le misure che sono necessarie a tutelare la
personalità morale del prestatore di lavoro, mentre nulla viene detto
con riferimento al soggetto attivo del bullismo.
In termini più chiari, i destinatari dell’art. 2087 c.c. sono i datori
di lavoro e non i soggetti attivi del bullismo (cc.dd. bulli), con la
conseguenza logico-deduttiva che la suddetta norma sarà applicabile
limitatamente ai rapporti di lavoro e non a rapporti orizzontali tra
amici o compagni di scuola; id est, l’articolo 2087 c.c. riguarda il
datore di lavoro e non il ragazzo bullo.
Inoltre, la condotta del bullo, a rigore, non sarebbe uguale o
equivalente a quella del mobber perché non sarebbe necessaria la
ripetitività del fatto, essendo sufficiente, nel bullismo, anche un
solo episodio idoneo a cagionare un danno, fisico e/o psichico,
esistenziale e/o morale, alla vittima; nel bullismo non sarebbe
necessario un minimum di reiterazione nel tempo del comportamento
antigiuridico come nel caso di mobbing.
Altresì, ulteriore elemento differenziale tra bullismo e mobbing,
sembra emergere dall’analisi dell’elemento psicologico, in quanto nel
primo caso non sembra si possa parlare di dolo intenzionale, come nel
secondo caso ; specificatamente, il bullo non sembra agire allo scopo
esclusivo di danneggiare la vittima, quanto piuttosto allo scopo di
ridere con amici (c.d. bullismo di gruppo) ovvero dimostrare a se e ad
altri di essere il più forte, quasi in una “incosciente attività
ludica”.
A titolo meramente esemplificativo basti pensare al problema del
cyberbullismo, dove i bulli di turno diffondono on-line le immagini del
loro comportamento lesivo della vittima, proprio allo scopo di
auto-elogiarsi e far sapere a tutti i compagni della loro “bravata”;
non vi è, come nel mobbing, un comportamento formalmente lecito ma
sostanzialmente illecito, nonché velato e nascosto, quanto piuttosto un
comportamento formalmente e sostanzialmente illecito, realizzato in
modo tale da renderlo pubblico.
Nel mobbing, quindi, vi è un dolo diverso che nel bullismo; nel primo,
vi è una finalità diretta a danneggiare il soggetto passivo, mentre nel
bullismo vi è una finalità diretta ad auto-elogiarsi e ridere,
accettando il rischio di cagionare un danno alla vittima.
In termini diversi, nel mobbing l’agente agirebbe al fine di
danneggiare la vittima, mentre nel bullismo l’agente agirebbe al fine
di divertirsi, lato sensu, accettando il rischio di cagionare un danno
alla vittima, con il corollario applicativo che nel primo caso vi
sarebbe un dolo intenzionale, mentre nel secondo caso un dolo eventuale
(dolo indiretto).
Semplicisticamente, tralasciando le innumerevoli dispute dottrinali e
giurisprudenziali sulla definizione di dolo eventuale, si può dire che
nel mobbing il dolo è diretto a danneggiare, mentre nel bullismo si
accetta il rischio di cagionare un danno (dolo indiretto), fermo
restando che, naturalmente, il bullo potrebbe anche ritenere,
presuntivamente ed erroneamente, di non cagionare danni effettivi alla
vittima (colpa cosciente); id est, il dolo del mobbing è diverso da
quello presente nelle condotte di bullismo.
Infine, nella problematica del bullismo emerge il problema, soventemente, della minore età del bullo, diversamente dal mobbing.
Infatti, il soggetto attivo del bullismo spesso è minorenne, con la
conseguenza che il fatto antigiuridico dovrà essere imputato ai
genitori (culpa in educando), ex art. 2048 c.c., ovvero alla scuola ed
ai docenti .
Si tratterebbe, cioè, di una prospettiva di responsabilità del tutto
diversa da quella del mobbing: il mobber, se datore di lavoro, risponde
in via contrattuale verso il dipendente mobbizzato (mobbing verticale),
mentre in via extracontrattuale se il mobbing si realizza tra colleghi
(mobbing orizzontale), diversamente dal problema giuridico del
bullismo, dove non vi è mai un bullismo verticale ovvero un datore di
lavoro che vuole mobbizzare i suoi dipendenti o docente di scuola che
vuole danneggiare gli studenti (al più solo un problema di posizione di
garanzia).
Pertanto, alla luce di quanto detto, sembra giuridicamente più corretto
distinguere il fenomeno del bullismo da quello del mobbing, perché il
referente normativo sembrerebbe diverso, nonché la condotta richiesta
ed il relativo elemento psicologico, con la conseguenza
logico-applicativa di non poterne estendere analogicamente le
evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali.
Brevi riflessioni conclusive
Il problema del bullismo pone, invero, significativi problemi di
responsabilità in ordine alla culpa in educando dei genitori
(estensibile, per taluni profili, anche al personale docente) nonché
alla culpa in vigilando dei professori; si tratta di problematiche del
tutto diverse da quelle del mobbing, dove, non vi è traccia di culpa in
educando.
Altresì, sarebbe ipotizzabile, nel bullismo scolastico, anche una
certa culpa in organizzando nella misura in cui l’organizzazione
strutturale della scuola non permetta il monitoraggio continuo sui
comportamenti degli studenti, ovvero non predisponga consultori o
uffici ad hoc, affinché esperti del settore possano prevenire fenomeni
di bullismo, prima che il malessere del singolo bullo “sfoci” in
comportamenti prevaricatori verso altri compagni ed altamente lesivi
della loro dignità , e prima che la vittima subisca danni irreparabili,
sotto il profilo psichico ed esistenziale .
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* Si ringrazia l' Avv. Luigi Viola per aver concesso la pubblicazione di questo documento. Clicca
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